In questo articolo troverai tutte le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio per quanto riguarda il comparto immobiliare. La legge di Bilancio (n. 160 del 27/12/2019) è entrata in vigore a fine anno scorso, ecco le principali novità che riguardano il nostro settore:
DEDUCIBILITÀ IMU
Anche per il periodo d’imposta 2020, è confermata al 50% la deducibilità dell’IMU per gli immobili ad uso professionale (che non è però deducibile per l’IRAP).
Se utilizzi un locale o uno stabile per l’esercizio della tua professione, questa deduzione vale al 60% al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, mentre vale al 100% al 31 dicembre 2021.
Queste disposizioni sono valide anche per la provincia autonoma di Bolzano (IMI) e per la provincia autonoma di Trento (IMIS).
RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Per i contratti a canone concordato (contratti d’affitto), la Legge di Bilancio 2020 conferma la riduzione al 10% dell’aliquota della cedolare secca, applicata nei comuni ad alta tensione abitativa.
L’aliquota è il tasso che si applica per calcolare il tributo da pagare.
Se vuoi approfondire l’elenco dei comuni sopra citati: articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del DL 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge 61/1989
EFFICIENZA ENERGETICA
Dal 01/01/2020, se decidi di effettuare un intervento di “ristrutturazione importante di primo livello” del valore pari o superiore a 200mila euro per il miglioramento dell’efficienza energetica sulle parti comuni di un edificio condominiale, puoi chiedere alla ditta che effettua i lavori un contributo dello stesso valore dell’intervento fatto (infatti, la ditta verrà rimborsata attraverso un credito d’imposta).
PROROGA DETRAZIONE QUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO
1. Ecobonus
Anche per il 2020 è confermata la detrazione del 50% dalle imposte se, dal 01/01/2018 in poi, hai avuto spese per interventi di acquisto e posa in opera di:
- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari;
- e se hai sostituito impianti di climatizzazione invernale:
- con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione fino a 30mila euro);
- con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013). Ricorda però che sono esclusi dalla detrazione gli impianti dotati di caldaie a condensazione di classe inferiore.
È confermata anche la detrazione al 65% se hai sostituito gli impianti di climatizzazione invernale (fino al massimo di 30mila euro):
- con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal sopracitato regolamento e contestuale alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02);
- con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
È confermata anche la detrazione al 65% anche per le spese di:
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (detrazione fino a 30mila euro);
- acquisto di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione fino a 60mila euro);
- acquisto di sistemi di building automation (non è previsto un limite di detrazione);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione fino a 30mila euro);
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (detrazione fino a 30mila euro);
- acquisto e posa in opera delle schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2019), (detrazione fino a 60mila euro);
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 01/01/2019 al 31/12/2019, (detrazione fino a 100mila euro).
2. Ecobonus condomini
Per il 2020 e il 2021:
Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali consentono la detrazione delle spese del 70%, se interessano l'involucro dell'edificio a partire dal 25% della sua superficie; se queste riqualificazioni vengono fatte per migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (secondo la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015) questa detrazione passa al 75%.
L’ammontare di spesa complessivo su cui sono calcolate queste detrazioni non deve essere superiore a 40mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Se queste riqualificazioni energetiche vengono fatte su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con l’obiettivo anche di ridurre il rischio sismico, consentono la detrazione delle spese dell’80% (per il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85% (per il passaggio a due classi di rischio inferiori).
L’ammontare di spesa complessivo su cui sono calcolate queste detrazioni è diviso in dieci quote annuali di pari importo, e non deve essere superiore a 136mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
3. Sismabonus
Anche per il 2020 è stato confermato il riconoscimento del SISMABONUS: serve per misure antisismiche di messa in sicurezza statica sulle parti strutturali di edifici (abitazioni e attività produttive) in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).
La detrazione dall'imposta lorda è del:
- 50% per interventi che non conseguono miglioramenti della classe sismica;
- 70% per interventi che conseguono il passaggio a una classe di rischio inferiore (del 75% per interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali);
- 80% per interventi che conseguono il passaggio a due classi di rischio inferiori (dell’85% per interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali).
L’ammontare di spesa complessivo su cui sono calcolate queste detrazioni è diviso in cinque quote annuali di pari importo, e non deve essere superiore a 96mila euro per unità immobiliare.
4. Bonus ristrutturazione edilizia e bonus mobili
I contribuenti che eseguono lavori di recupero edilizio iniziati al 01/01/2019 e che hanno le relative detrazioni fiscali, possono chiedere anche una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute nel 2020 per mobili e grandi elettrodomestici (classe A+, classe A per i forni) acquistati per l’arredo dell’immobile ristrutturato.
L’imposta lorda è il totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo stato.
L’ammontare di spesa complessivo su cui è calcolata la detrazione è diviso in dieci quote annuali di pari importo, e non deve essere superiore a 10mila euro; la detrazione verrà data per il 50% della spesa totale.
BONUS FACCIATE
Gli interventi di restauro sulle strutture opache della facciata esterna, su balconi o su ornamenti e fregi (compresi pulitura o tinteggiatura esterna) fatti nel 2020 per edifici in zona A o B, prevedono una detrazione al 90%. La detrazione è divisa in dieci quote annuali di pari importo dall'anno 2020 in poi.
Se questi interventi sono influenti dal punto di vista termico, devono soddisfare i requisiti ministeriali stabiliti.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI
È aumentata dal 20% al 26% l’IRPEF applicata alla plusvalenza (cioè all'aumento di valore) realizzata in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti entro cinque anni. Il cedente può incaricare il notaio di questo versamento.
CEDOLARE SECCA LOCALI COMMERCIALI
Purtroppo non è stata prorogata la cedolare secca per i negozi, regime fiscale che si poteva applicare per i contratti sottoscritti nel 2019.
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