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Legge di Bilancio 2020, le novità introdotte

In questo articolo troverai tutte le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio per quanto riguarda il comparto immobiliare. La legge di Bilancio (n. 160 del 27/12/2019) è entrata in vigore a fine anno scorso, ecco le principali novità che riguardano il nostro settore:

DEDUCIBILITÀ IMU

Anche per il periodo d’imposta 2020, è confermata al 50% la deducibilità dell’IMU per gli immobili ad uso professionale (che non è però deducibile per l’IRAP).

Se utilizzi un locale o uno stabile per l’esercizio della tua professione, questa deduzione vale al 60% al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, mentre vale al 100% al 31 dicembre 2021.

Queste disposizioni sono valide anche per la provincia autonoma di Bolzano (IMI) e per la provincia autonoma di Trento (IMIS).

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Per i contratti a canone concordato (contratti d’affitto), la Legge di Bilancio 2020 conferma la riduzione al 10% dell’aliquota della cedolare secca, applicata nei comuni ad alta tensione abitativa.

L’aliquota è il tasso che si applica per calcolare il tributo da pagare.

Se vuoi approfondire l’elenco dei comuni sopra citati: articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del DL 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge 61/1989

EFFICIENZA ENERGETICA

Dal 01/01/2020, se decidi di effettuare un intervento di “ristrutturazione importante di primo livello” del valore pari o superiore a 200mila euro per il miglioramento dell’efficienza energetica sulle parti comuni di un edificio condominiale, puoi chiedere alla ditta che effettua i lavori un contributo dello stesso valore dell’intervento fatto (infatti, la ditta verrà rimborsata attraverso un credito d’imposta).

PROROGA DETRAZIONE QUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO

1. Ecobonus

Anche per il 2020 è confermata la detrazione del 50% dalle imposte se, dal 01/01/2018 in poi, hai avuto spese per interventi di acquisto e posa in opera di:

  • finestre comprensive di infissi;
  • schermature solari;
  • e se hai sostituito impianti di climatizzazione invernale:
  • con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione fino a 30mila euro);
  • con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013). Ricorda però che sono esclusi dalla detrazione gli impianti dotati di caldaie a condensazione di classe inferiore.

È confermata anche la detrazione al 65% se hai sostituito gli impianti di climatizzazione invernale (fino al massimo di 30mila euro):

  • con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal sopracitato regolamento e contestuale alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02);
  • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

È confermata anche la detrazione al 65% anche per le spese di:

  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (detrazione fino a 30mila euro);
  • acquisto di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione fino a 60mila euro);
  • acquisto di sistemi di building automation (non è previsto un limite di detrazione);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione fino a 30mila euro);
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (detrazione fino a 30mila euro);
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2019), (detrazione fino a 60mila euro);
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 01/01/2019 al 31/12/2019, (detrazione fino a 100mila euro).

2. Ecobonus condomini

Per il 2020 e il 2021:

Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali consentono la detrazione delle spese del 70%, se interessano l'involucro dell'edificio a partire dal 25% della sua superficie; se queste riqualificazioni vengono fatte per migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (secondo la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015) questa detrazione passa al 75%.

L’ammontare di spesa complessivo su cui sono calcolate queste detrazioni non deve essere superiore a 40mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Se queste riqualificazioni energetiche vengono fatte su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con l’obiettivo anche di ridurre il rischio sismico, consentono la detrazione delle spese dell’80% (per il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85% (per il passaggio a due classi di rischio inferiori).

L’ammontare di spesa complessivo su cui sono calcolate queste detrazioni è diviso in dieci quote annuali di pari importo, e non deve essere superiore a 136mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
3. Sismabonus

Anche per il 2020 è stato confermato il riconoscimento del SISMABONUS: serve per misure antisismiche di messa in sicurezza statica sulle parti strutturali di edifici (abitazioni e attività produttive) in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).

La detrazione dall'imposta lorda è del:

  • 50% per interventi che non conseguono miglioramenti della classe sismica;
  • 70% per interventi che conseguono il passaggio a una classe di rischio inferiore (del 75% per interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali);
  • 80% per interventi che conseguono il passaggio a due classi di rischio inferiori (dell’85% per interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali).

L’ammontare di spesa complessivo su cui sono calcolate queste detrazioni è diviso in cinque quote annuali di pari importo, e non deve essere superiore a 96mila euro per unità immobiliare.

4. Bonus ristrutturazione edilizia e bonus mobili

I contribuenti che eseguono lavori di recupero edilizio iniziati al 01/01/2019 e che hanno le relative detrazioni fiscali, possono chiedere anche una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute nel 2020 per mobili e grandi elettrodomestici (classe A+, classe A per i forni) acquistati per l’arredo dell’immobile ristrutturato.

L’imposta lorda è il totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo stato.

L’ammontare di spesa complessivo su cui è calcolata la detrazione è diviso in dieci quote annuali di pari importo, e non deve essere superiore a 10mila euro; la detrazione verrà data per il 50% della spesa totale.
BONUS FACCIATE

Gli interventi di restauro sulle strutture opache della facciata esterna, su balconi o su ornamenti e fregi (compresi pulitura o tinteggiatura esterna) fatti nel 2020 per edifici in zona A o B, prevedono una detrazione al 90%. La detrazione è divisa in dieci quote annuali di pari importo dall'anno 2020 in poi.

Se questi interventi sono influenti dal punto di vista termico, devono soddisfare i requisiti ministeriali stabiliti.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

È aumentata dal 20% al 26% l’IRPEF applicata alla plusvalenza (cioè all'aumento di valore) realizzata in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti entro cinque anni. Il cedente può incaricare il notaio di questo versamento.
CEDOLARE SECCA LOCALI COMMERCIALI

Purtroppo non è stata prorogata la cedolare secca per i negozi, regime fiscale che si poteva applicare per i contratti sottoscritti nel 2019.

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