Nuova normativa affitti DM 16 Gennaio 2017

In questo articolo troverai le informazioni relative alla nuova normativa degli affitti 2017, che ha variato la modalità di stipula dei contratti di locazione abitativa previsti nella Legge 431 del 9/12/1998, i cosiddetti contratti concordati, quelli ad uso transitorio e quelli per studenti universitari. A fine articolo potrai anche scaricare i files dei contratti tipo previsti dalla nuova disciplina.

Nuove regole per i contratti 3+2

Il DM infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2017 pubblicato in  gazzetta ufficiale il 15 Marzo 2017 ha sancito delle nuove regole per la stipula dei contratti di locazione, nei comuni ad alta tensione abitativa  ( + di 50.000 abitanti ), redatti in base agli accordi locali dei sindacati dei proprietari e degli inquilini.

Cosa cambia con la nuova normativa degli affitti 2017?

La prima e più importante novità è quella dell'utilizzo di una contrattualistica predefinita, fornita dal legislatore.

Infatti al comma 10 dell'art 1 si stabilisce che:

"I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato A) che è approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge 431 del 1998"

Quindi, basta improvvisazioni o testi presi a caso dal web. Dall'entrata in vigore della nuova normativa questi sono i testi. Punto.

A fine articolo troverai i modelli word modificabili e gli allegati contenuti nel DM, per la stipulazione dei contratti 3+2, quelli transitori e quelli per studenti universitari.

Validazione del contratto da parte delle associazioni locali

Altra novità del decreto è la validazione del contratto da parte di almeno una associazione locale che rappresenti la categoria dei proprietari o degli inquilini.

Anche nella normativa precedente era prevista l'assistenza facoltativa di un'associazione di categoria per la conclusione del contratto, indicazione che rimane nell'impianto attuale.

Mentre prima non esisteva un controllo per quanto riguardava la conformità dei canoni dichiarati rispetto a quelli autorizzati dall'accordo territoriale, ora l'importo del contratto viene verificato dall'associazione che valida il contratto, impedendo ai locatori di beneficiare di agevolazioni su affitti superiori a quanto stabilito dalla normativa.

Quindi è finita l'epoca di contratti transitori a prezzi stratosferici o contratti 3+2 a canone libero.

Scarica qui l'accordo territoriale aggiornato al 2017 per il comune di Verona

L'importante novità introdotta è che, nel caso non ci si voglia avvalere dell'assistenza delle organizzazioni dei proprietari o degli inquilini per fare il contratto, vi è  comunque l'obbligo di validazione da parte di almeno una di esse per certificare la conformità del contratto stipulato con gli accordi territoriali vigenti.

il comma 8 dell'art. 2 recita infatti:

"Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali."

Ovviamente la validazione ha un costo che varia in base all'ente...

Riferimenti delle associazioni per il comune di Verona:

U.P.P.I (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari)

045/8004698 Galleria Rivoli, Piazza Brà 10 (VR)

A.P.E (Associazione Proprietà Edilizia)

045/8033844 Stradone san Fermo 21 (nuova sede in internet risulta ancora Via Pallone 8) (VR)

S.U.N.I.A ( Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari )

045/8101101- 347/9371623 Erika, via Licata 14

S.I.C.E.T ( Sindacato Inquilini Casa e Terriorio )

045/5096911  Lungoadige Galtarossa  22 (VR)

 Nuove agevolazioni fiscali contratti di locazione 2017

Il Dm pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all'articolo 6, prevede un'altra importante novità.

Tale novità riguarda l'agevolazione fiscale prevista in caso di variazioni dell’imposizione fiscale, tassazione, o di un qualsiasi altro elemento che sia in grado di incidere sulla congruità del canone; in queste ipotesi, se le parti saranno d'accordo, sarà possibile rivolgersi alla commissione di negoziazione paritetica, per valutare l'eventuale riduzione del canone di locazione, al fine di evitare le vie legali.

Entro 60 giorni dalla richiesta, la commissione, proporrà una riduzione del canone.

Un'altra novità in merito alle agevolazioni fiscali per i contratti di locazione 2017 prevista dal D.M. 16 gennaio 2017 riguarda la tassazione del reddito da locazione.

Sulla base dell'articolo 5 del Dm:

il reddito imponibile dei fabbricati locati è ulteriormente ridotto del 30%, a condizione però che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intende usufruire della agevolazione in oggetto vengano indicati:

  • gli estremi di registrazione del contratto di locazione,
  • l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili;
  • il Comune di ubicazione dello stesso fabbricato.

Contratti transitori 2017 di durata 18 mesi: novità

Le nuove regole sui nuovi contratti di locazione tengono conto anche dell'aumento della precarietà del lavoro in Italia ed è per questo motivo che sono aumentati i casi in cui è possibile stipulare contratti transitori di durata fino a 18 mesi.

Sulla base dei nuovi accordi locali, ecco i casi in cui sarà possibile la stipula di un contratto di locazione transitoria:

  1. Mobilità lavorativa;
  2. Studio;
  3. Apprendistato;
  4. Formazione professionale, aggiornamento e ricerca di soluzioni occupazionale

Contratto di locazione e cedolare secca

Novità importanti per la cedolare secca: Il Dm  chiarisce anche che rispetto a quanto succede oggi, dove il canone vincolato è applicabile solo alle aree metropolitane e Comuni confinanti, dall'entrata in vigore delle nuove regole, i proprietari e gli inquilini che non possono utilizzare liberamente i contratti di mercato in tutti i Comuni con più di 10mila abitanti, potranno beneficiare della cd. cedolare secca con aliquota sostitutiva ridotta in luogo di quella ordinaria al 21%:

  • Cedolare secca aliquota 10% fino al 31 dicembre 2017;
  • Cedolare secca aliquota 15% dal 1° gennaio 2018.

Lo sconto Imu-Tasi del 25%

Alla cedolare secca agevolata si aggiunge anche la riduzione, sempre per i contratti a canone concordato, del 25% di Imu e Tasi, prevista dalla legge di Stabilità del 2016 a partire dal 1° gennaio dell’anno scorso (si veda anche l’articolo in basso). Misura che si applica anche ai transitori, perché la norma istitutiva richiama tutti i contratti concordati stipulati in base alla legge 431/1998.

Scarica i Modelli per i nuovi contratti di locazione in vigore dal 15/3/2017:

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Andrea D'Angelo
Andrea D'Angelo
5 anni fa

Ottimo articolo, normativa spiegata in modo semplice e preciso!

Giovanni
Giovanni
5 anni fa

fra tanti azzeccacarbugli, finalmente un pò di chiarezza. Grazie

Alessandro Pasqual
Admin
5 anni fa
Reply to  Giovanni

Grazie Giovanni! Spero di essere stato utile! 😉

Giuseppe Macchione
4 anni fa

Eccellente informazione circa il DM del 16.01.2017 che chiarisce sotto ogni aspetto la Formulazione esatta del Contratto di Locazione a canone concordato e la Funzione delle Organizzazioni Rappresentative dei Locatori e dei Conduttori.
Si Consiglia la lettura a Tutti gli Agenti Immobiliari e, a chi deve stipulare un contratto di locazione.
Il Presidente UPPI Provinciale
di Perugia
Giuseppe Macchione
338 810 39 84

Alessandro Pasqual
Admin
4 anni fa

Grazie presidente!

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